
Quella della ripartizione delle spese è una questione sempre attuale in ambito condominiale e che, nonostante tutto, porta di frequente a problemi tra i condomini. In alcune particolari ipotesi, poi, la situazione si complica ulteriormente e la ripartizione delle spese diventa, conseguentemente, anch’essa più complessa. Un caso emblematico è quello del sistema di riscaldamento e raffreddamento centralizzato: qui, per calcolare le rispettive quote da pagare, viene adottato un sistema di contabilizzazione che può essere diretta o indiretta. I primi consentono ai singoli utenti di determinare direttamente il consumo di energia volontario mediante contatori individuali di energia termica, senza effettuare altre misure e stime dell’energia. I secondi, invece, consentono ai singoli utenti di determinare il loro consumo di energia volontario indirettamente, ovvero attraverso il conteggio delle unità di ripartizione di energiain tutte le unità immobiliari.
Entrando, ora, nel dettaglio, la ripartizione delle spese deve essere effettuata sulla base del consumo effettivo. Pertanto, si ha una quota totale di spesa volontaria (dovuta ai consumi effettivi volontari di tutti i condòmini) che, per legge, non può essere inferiore al 50% ed una quota totale di spesa involontaria (dovuta alle dispersioni dell’impianto di distribuzione). In caso di contabilizzazione diretta la quota totale dei consumi volontari è determinata dal rapporto tra tutti i consumi di energia dei singoli utenti e la misura dei consumi di energia utile totale. Poi, per differenza, si trova la quota totale dei consumi involontari.
In caso di contabilizzazione indiretta, invece, sia le quote totali dei consumi volontari sia quelle dei consumi involontari devono essere stimate poiché non possono essere misurate direttamente. La percentuale di consumo involontario può essere stimata sulla base della norma tecnica UNI 10200 oppure, in alternativa, dal professionista incaricato. Per quanto concerne la restante quota totale involontaria, questa verrà ripartita tra i singoli condomini sulla base dei millesimi approvati in assemblea (si ricordi, peraltro, che la legge non consente l’introduzione di percentuali arbitrarie di ripartizione dei consumi effettivi volontari, pena la comminatoria di una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro).
A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa europea in materia, dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori devono essere fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Infine, in alternativa ai sistemi centralizzati di contabilizzazione, ipotesi presa in esame fino a qui, si può optare per l’installazione di sistemi individuali di contabilizzazione: per facilitare le valutazioni circa la fattibilità e l’economicità di una tale scelta, sono state redatte delle linee guida che prevedono una stima dei costi iniziali, dei costi periodici e dei benefici ricavabili