In tema di spese va ricordato che il condominio, dal punto di vista concreto, è costituito da un edificio più o meno articolato, composto da un variegato insieme di beni e impianti comuni posti a servizio di alcune unità immobiliari attribuite in proprietà esclusiva a più persone.
Esistono quindi due situazioni: la proprietà esclusiva delle porzioni di piano e la comproprietà delle “parti comuni”.
Dalla comproprietà delle “cose” comuni discende anche l’obbligo di pagamento dei costi riguardanti la manutenzione e l’utilizzazione del fabbricato, dato l’obbligo per ogni comproprietario di contribuire alle spese della cosa comune da ripartirsi secondo tre diversi criteri (tra cui scegliere): a millesimi, in base all’uso, per gruppi ristretti. L’obbligo di pagamento si collega così alla comproprietà con la conseguenza che il soggetto tenuto al pagamento delle predette spese è certamente il titolare del diritto.
In caso di mancato pagamento, infine, La riforma di cui alla legge 220/12 ha compiuto una scelta che si può dire di compromesso statuendo che il creditore deve agire (pro quota) nei confronti dei singoli morosi e che, solo in difetto di soddisfacimento del credito anche, in sede di esecuzione sul patrimonio, può agire in riscossione contro gli altri condomini.