Nel caso di separazione personale dei coniugi o di divorzio , le parti direttamente o tramite il giudice assegnano il godimento della casa familiare (abitazione nella quale si svolgeva l’attività della famiglia) al coniuge affidatario dei figli. Connesso al godimento si disciplina anche le spese inerenti allo stesso ( spese condominiali e manutentive – ordinarie e straordinarie – imposte, tasse, imu etc…..) nel contesto degli obblighi di mantenimento.
Nasce quindi da un provvedimento giudiziale il diritto di godimento della casa familiare che viene riconosciuto al coniuge non proprietario. Questa è una situazione atipica non assimilabile ad altri istituti tipici ed è finalizzata prevalentemente all’interesse morale e materiale di tutela dei figli. Le norme che disciplinano le problematiche inerenti l’assegnazione della casa familiare sono disciplinate dal codice civile all’art 155. (ultimo comma) e modificato con la legge 8/2006 che ha introdotto ulteriore comma (quater) che riporta la preferenza di assegnazione al coniuge a cui vengano affidati i figli e configura il diritto di assegnazione come un diritto atipico di godimento , diritto personale e non reale. L’Accordo tra i coniugi o il provvedimento del giudice della separazione disciplina nel dettaglio tutte le modalità di godimento nonché gli oneri e le spese a esso inerenti inoltre definisce i costi del mantenimento tenendo conto dei redditi del soggetto obbligato in questione altrimenti andremmo in contrasto a quanto previsto dall’art. 156 c.c.. Se questo non viene regolamentato le spese relative all’uso e alla manutenzione delle cose comuni e quelle condominiali sono poste a carico dell’assegnatario. All’interno delle spese condominiali è necessario effettuare una distinzione tra le spese ordinarie straordinaria e di conservazione. Per quanto attiene le spese di conservazione o straordinarie queste non saranno a carico dell’assegnatario. Se la casa coniugale è goduta in locazione viene applicato articolo 6 della legge 392/1978 che prevede il subentro dell’altro coniuge nel contratto se è lui che risulta l’assegnatario del bene a seguito di provvedimento giudiziale. Nei confronti del condominio debitore delle spese è esclusivamente il coniuge condomino in forza del proprio diritto reale di proprietà. I principi sopra indicati sono estensibili anche all’unioni civili ed alle convivenze di fatto.