
In caso di immissioni (olfattive o uditive, poco cambia), l’azione in giudizio può essere alternativamente proposta sia dal singolo o dai singoli danneggiati, sia indirettamente dall’amministratore di condominio ma il risarcimento del danno, in quanto diritto spettante solo ai singoli, può essere richiesto soltanto da questi ultimi. In generale, quindi, l’amministratore può agire a tutela del condominio, delle sue parti comunie del decoro architettonico ma non può mai agire a tutela dei diritti dei singoli.