Riscaldamento, contabilizzazione e riparto delle spese

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Il Dlgs 102/2014 attua la direttiva Ue 2012/27 sull’efficienza energetica che punta a ridurre gli sprechi attraverso strumenti tecnologici che controllano direttamente i consumi. Questo è stato prorogato al 30 giugno 2017 visto le difficoltà riscontrate sul campo e nonostante questa lunga proroga risultano ancora numerosi i condomini che non si sono adeguati. La ripartizione delle spese relativi ai consumi del riscadalmento prevede una doppia quota (fissa e variabile) e l’introduzione di una nuova tabella millesimali redatta in base alla norma tecnica uni 10200. Norma prodotta nel 1993 ed in costante modifica e revisione al fine di risolvere le criticità che di volta in volta emergono. La norma prevede che nel caso in cui gli edifici hanno alloggi con fabbisogno energetico con una sperequazione superiore al 50% al metro quadro  si possa andare in deroga applicando al consumo volontario una quota non inferiore al 70% ed il restando applicando le vecchie tabelle millesimali. L’assemblea anche all’unanimità non può derogare quanto previsto dalla norma. Nei casi del singolo appartamento distaccato (che può avvenire nel rispetto dell’art. 1118 comma 4) questo è tenuto al pagamento della manutenzione straordinaria dell’impianto la sua conservazione , la messa a norma e la quota fissa (consumo involontario). Non sono tenuti al pagamento di quanto sopra le proprietà distaccate dall’impianto fin dalla costruzione dell’edificio.

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