
Una recente sentenza di merito, riprendendo quanto già affermato in numerose altre, ha ribadito che è soggetto al risarcimento del danno il condomino che, a causa di rumori da lui emessi, impedisce agli altri condomini di attendere alle proprie occupazioni e al riposo. Per quanto concerne la componente penale, la Cassazione, chiamata ad esprimersi in terzo grado, ha avallato quanto appena detto e ha aggiunto che il reato sussiste qualora, come nel caso trattato, la condotta abbia turbato la pubblica quiete e abbia prodotto rumori che hanno avuto una notevole diffusività ed hanno disturbato un numero indeterminato di persone, anche se tra di esse solo una se ne è lamentata