Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a più riprese, costituisce principio consolidato e condiviso l’affermazione secondo la quale i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Da ciò ne deriva che, affinché il costo del recupero debba imputarsi al condominio non occorre che l’edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero manufatto.
In generale, infine, conviene ricordare che il balcone, essendo un prolungamento dell’unità immobiliare, è esclusivamente di proprietà del relativo condomino. Per beni comuni dell’intero condominio, i cui possibili costi di restauro sono imputabili all’intero caseggiato, si intendono gli elementi usufruibili da tutti i condomini oltre a quelli che svolgono una funzione decorativa per il prospetto frontale dell’edificio e che, altresì, contribuiscono a rendere il caseggiato esteticamente gradevole.
I costi relativi alla riparazione, restauro e manutenzione di beni di proprietà condominiale sono imputabili all’intera collettività abitativa, differentemente rispetto alla conservazione dei beni di singola proprietà. Questi ultimi possono però essere eccezionalmente sopportati dall’intero condominio quando il recupero dell’elementi architettonico contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intero manufatto.