
E’ sempre un’occasione sognata, agognata, sperata, quella di poter trasformare almeno in parte uno spazio aperto, di cui abbiamo uso esclusivo, come un terrazzo, un giardino o un resede, in ambiente abitabile annesso alla residenza, insomma più superficie residenziale a disposizione.
A volte un bel miraggio, altre una vera opportunità…
La realizzazione di una SERRA SOLARE potrebbe rappresentare una proposta interessante, anche se la sua fattibilità deve fare i conti, non sempre facili, con i vincoli e le normative del territorio.
COS’E’ UNA SERRA SOLARE
Le serre solari o captanti sono degli interessanti “sistemi bioclimatici passivi” consentendo una diversa fruibilità degli spazi e garantendo un miglior sfruttamento dell’energia solare, con conseguente risparmio economico nei costi di gestione in bolletta.
Tali strutture sono costituite in genere da infissi e vetri ad alta efficienza energetica; migliorano il comfort durante i periodi più freddi, riscaldando gli ambienti con le radiazioni solari accumulate nelle ore diurne e mitigando le dispersioni nelle ore notturne.
Oltre all’efficienza energetica, la tecnologia ha fatto passi da gigante anche sul piano estetico, producendo strutture sempre più eleganti e seducenti che apportano all’unità abitativa, oggettiva qualità e plus valore sul mercato immobiliare.
Inoltre la possibilità di accedere a detrazioni e bonus fiscali per la costruzione dell’opera, rende ancor più interessante la proposta ai potenziali fruitori.
Enea spiega che le serre bioclimatiche (dette anche “serre solari” o “captanti”) sono spazi realizzati in vetro oppure con materiali plastici trasparenti integrate o addossate a un edificio, utili a raccogliere e conservare la luce e il calore del Sole. La loro realizzazione permette di aumentare lo spazio abitabile di un immobile che non viene computato nel calcolo dei volumi abitativi, purché le serre bioclimatiche rispettino le normative comunali e/o regionali.
La normativa Toscana con L.R. 24 luglio 2018 n. 39 / R fornisce la seguente definizione:
Art. 57
Serra solare
1. Ai fini del presente regolamento si definisce “serra solare” un elemento di architettura bioclimatica finalizzato ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell’edificio o dell’unità immobiliare.
2. La serra solare deve avere caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni verande. Essa non può essere destinata alla permanenza continuativa di persone e deve essere priva dei requisiti e delle dotazioni atti a consentire tale permanenza, compresi gli impianti di climatizzazione artificiale.
3. La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata all’irraggiamento durante la stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.
4. La serra solare concorre alla determinazione dell’involucro edilizio e della sagoma dell’edificio.
QUALI SONO I PARA METRI NECESSARI PER UNA SERRA BIOCLIMATICA
Per essere considerate tali, le serre bioclimatiche devono soddisfare una serie di requisiti, spesso variabili da comune a comune, in particolare:
– la serra non deve essere riscaldata dal sistema di climatizzazione dell’edificio/casa da cui è supportata; deve essere orientata nell’arco tra sud-est e sud-ovest;
– la superficie vetrata deve prevalere, con un rapporto tra superficie vetrata e superficie totale di almeno il 70%;
– dimostri, attraverso calcoli energetici fatti da un progettista, la sua funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità non inferiore al 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
– deve essere apribile per una superficie pari ad almeno un terzo dell’involucro solare e dotata di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, in modo da ridurre almeno del 70% l’irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
– il volume lordo della serra non può generalmente superare il 10% del volume riscaldato dell’edificio (variabile, tuttavia, fino al 20%);
– deve essere dotata di sistemi di ombreggiamento estivi e finestre apribili per consentire la ventilazione naturale nei periodi estivo/invernale;
– la destinazione funzionale non deve determinare la nascita di una nuova stanza a causa della presenza continua di persone (in pratica non deve essere legalmente stabilito come luogo di vita e/o di lavoro); deve garantire un guadagno energetico durante la stagione invernale di almeno il 20% rispetto alla soluzione priva di energia solare (variabile tra il 5% e il 25%).
COSA DICONO LE NORMATIVE
Le direttive regionali prima e quelle comunali dopo, sono volte a stabilire parametri e discipline tecniche per evitare che possano essere qualificate come volumi tecnici, limitando certi interventi che potrebbero puntare a maggiorare le volumetrie e sagome edilizie.
I punti fondamentali di verifica, che ci indicano le norme sono i seguenti:
La presenza di arredi e impianti tecnologici di riscaldamento inseriti in una serra solare costituisce violazione della funzione di serra solare, in quanto fanno presumere un utilizzo diverso e incompatibile con lo scopo della serra. Se è vero che un singolo arredo considerato in sé non comporta la violazione del cambio d’uso, ma l’insieme di arredi è sufficiente per comprovare una complessiva alterazione d’utilizzo.
Pertanto nel caso in cui la serra solare sia utilizzata in maniera non conforme rispetto alla sua natura, ciò comporta illecito edilizio, la principale ragione di esistenza della serra solare sta proprio nella sua funzione e natura di matrice energetica.
Tutto il resto è escluso.
ANALIZZIAMO L’ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO CHE SERVE ATTIVARE
E’ opportuno precisare che l’installazione di una serra solare ha esclusivi fini di risparmio energetico, intesa come una barriera o “camera d’aria” che serve ad accantonare o mitigare le variazioni di calore tra l’ambiente interno ed esterno e viceversa, pertanto non equivale ad un ampliamento della superficie abitativa, in quanto gli ambienti autorizzati, solitamente realizzati su balconi o aree scoperte di pertinenza, mantengono il carattere non residenziale dell’area su cui sorgono e pertanto non ne è consentito l’utilizzo continuativo con fini abitativi (es. prolungamento del soggiorno, spostamento cucina, camera, ecc.)
Per ottenere l’autorizzazione all’installazione di una serra solare, bisognerà preventivamente accertare la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto d’intervento e successivamente presentare idoneo titolo edilizio presso l’ufficio comunale competente, previo ottenimento di autorizzazione sismica, ove necessario.
La superficie massima autorizzabile è variabile a seconda dei regolamenti comunali e regionali vigenti.
Fondamentale sarà l’apporto di un Progettista competente, che oltre ad idonee elaborazioni circa la presenza di eventuali vincoli di tutela o di P.R.G., la latitudine e l’irraggiamento solare, in ottemperanza alla normativa dovrà progettare l’intervento nella facciata esposta preferibilmente nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest, dimostrando inoltre con idonea relazione energetica, la riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale di almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento dell’energia solare.
Nel caso di interventi in edifici plurifamiliari (c.c. art.1102), per evitare imprevisti o spiacevoli contenziosi, è consigliabile presentare in via cautelativa, un progetto definitivo all’attenzione del Condominio per ottenere il nulla osta condominiale, indicando il “motivo architettonico” e le modalità di realizzazione nel rispetto delle norme di sicurezza statica e dei luoghi di lavoro.
Dopo aver individuato il vincolo a cui siamo assoggettati ed accertato la regolarità urbanistica dell’immobile in esame, bisognerà richiedere all’Ente tutore (Regione, Soprintendenze, …) il relativo nulla osta per eseguire gli interventi edilizi di nostro interesse, presentando l’autorizzazione in conformità alle normative di tutela imposte dal vincolo stesso ed attendere il rilascio del parere favorevole oppure, ove previsto, il decorso dei tempi previsti per legge per il formarsi del silenzio-assenso in caso di mancata risposta dell’Ente.
Dopo aver ritirato il parere favorevole oppure ove previsto il silenzio-assenso, è possibile presentare presso l’ufficio tecnico comunale la pratica edilizia più appropriata per eseguire l’intervento (es. C.I.L.A., S.C.I.A…), munita di eventuale nulla osta condominiale, se necessario.
Il montaggio della serra bioclimatica dovrà essere eseguito a “regola d’arte”, da ditta abilitata, con relativo rilascio di certificazioni dei materiali e della corretta installazione effettuata.