Sito internet e social network in condominio

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Il sito web condominiale può essere attivato dall’amministratore, previa delibera dell’assemblea di condominio. Di norma è composto da due parti: una recante notizie di interesse generale e che può essere visualizzata indistintamente da tutti i componenti; una invece contenente le informazioni riservate riguardanti ciascun condomino che può essere visualizzata solo dal/i diretto/i interessato/i in ottemperanza al diritto alla privacy dei singoli. Ogni condomino ha il diritto di far aggiornare, rettificare, integrare i dati che lo riguardano e può opporsi, per legittimi motivi, al loro trattamento.

Il rispetto della privacy si pone e si impone, infine, in maniera maggiormente incisiva in situazioni nelle quali non ci sia la possibilità di costituire aree ad accesso separato, cosa che avviene, ad esempio, nei gruppi condominiali creati su social network o servizi di messaggistica (facebook, whatsapp, ecc…).

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