Soppressione servizio portierato del condominio

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Il servizio di portierato rappresenta, in determinati casi, un costo alquanto ingente per i condomini e non è, quindi, infrequente che se ne proponga la soppressione. A tale scopo, occorre innanzitutto verificare se il servizio sia previsto dal regolamento di condominio o se, invece, sia stato istituito in sede assembleare. In tale ultima ipotesi sarà sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dall’art. 1136 c.c. variabile tra la prima e la seconda convocazione. Nel caso (ben più frequente) in cui invece, sia direttamente il regolamento a prevedere il servizio di portierato, la Cassazione ha stabilito che è sufficiente in prima e seconda convocazione, la maggioranza stabilita dall’art. 1136 c.2 e ha aggiunto che niente vieta che, a seguito della soppressione, si proceda alla relativa modifica delle tabelle millesimali.

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