Il compito di agire giudizialmente nei confronti di eventuali condomini morosi spetta, di regola, all’amministratore ma costui può venirne dispensato dall’assemblea (unico organo con competenza a concedere dilazioni di pagamento ai condomini).
Nel caso questa non agisca nel senso appena ricordato, all’amministratore sono concessi, dalla legge, 6 mesi di tempo dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso per agire nei confronti del proprietario moroso.
Occorre precisare che il termine di 6 mesi non è perentorio e che un eventuale ritardo non causa la perdita della possibilità di esperire l’azione ma nel caso si abbiano dei danni conseguenti a tale ritardo, l’amministratore può esserne ritenuto responsabile in giudizio.
Il termine semestrale, inoltre, segna anche un altro momento di altrettanta importanza: l’amministratore può sospendere, direttamente o tramite provvedimento del giudice, il condomino moroso dalla fruizione di servizi comuni suscettibili di godimento separato (si noti, non necessariamente quelli per cui il condomino è divenuto moroso) anche senza autorizzazione.
Con riferimento ai servizi essenziali, peraltro, l’unica disciplina che ne vieta espressamente la sospensione totale in determinati casi riguarda la fornitura idrica; conseguentemente, qualsiasi altra sospensione di servizi essenziali (luce, gas, ecc.) sarebbe, seppur contestabile in giudizio, non espressamente vietata dalla legge e quindi lecita.