Sosta non autorizzata in area condominiale: violazione di domicilio per chi vi parcheggia

0

La Corte di Cassazione si sofferma, con la sentenza della Sez. V, 20 luglio 2023, n. 31700 , su una questione del tutto particolare ma che purtroppo è di frequente verificazione nella vita di tutti i giorni, ossia l’occupazione del parcheggio condominiale da parte di soggetti che non siano autorizzati a farlo.

 Sul punto i Supremi Giudici, in una fattispecie nella quale ad essere stato condannato per il reato di violazione di domicilio (oltre che di invasione arbitraria di terreni) era il proprietario di un’autovettura che era solito parcheggiare in uno spazio condominiale all’aperto, nonostante gli fosse stata revocata l’autorizzazione condominiale al parcheggio, ha disatteso la tesi difensiva secondo cui l’invasione di un cortile condominiale non potrebbe certamente qualificarsi come violazione di domicilio non essendo qualificabile tale spazio antistante all’edificio come abitazione o dimora della vittima.

La vicenda processuale segue alla sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di un uomo che era stato dichiarato colpevole per l’occupazione prolungata dello spazio di un parcheggio condominiale e per il reato di violazione di domicilio.

Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, in particolare dolendosi del fatto che l’occupazione di un’area condominiale non poteva integrare il reato di cui all’articolo 614 c.p. poiché l’invasione di un cortile condominiale non potrebbe qualificarsi come violazione di domicilio non essendo qualificabile tale spazio antistante all’edificio come abitazione o dimora della vittima.

 In ogni caso, nel caso di specie, si trattava di un’ampia area paragonabile ad una piazza alla quale accedevano liberamente soggetti diversi da quelli del condominio, esistendo tra l’altro ben due scuole al suo interno, sicché non si poteva affermare che vi fosse stata violazione della vita domestica. né si poteva parlare di manovre svolte in tale area da parte dell’imputato.

La Cassazione, come anticipato, ha disatteso la tesi difensiva.

In particolare, la S.C. ha evidenziato come l’area in questione fosse da ritenere a tutti gli effetti pertinenza del condominio e rientrasse quindi nel concetto di privata dimora tutelato dalla disposizione di cui all’art. 614 c.p., che non richiede la disponibilità esclusiva del proprietario ma che si tratti di luogo non aperto al pubblico, ossia a chiunque, ovvero che si tratti di luogo che – come nel caso di specie – non sia accessibile a terzi senza il consenso del titolare.

Pertanto in tema di reati contro la libertà individuale, commette il reato di violazione di domicilio chi parcheggia l’autovettura in un’area condominiale senza esservi autorizzato, ciò in quanto tale area, destinata al servizio ed al completamento dei locali di abitazione, rientra nel concetto di appartenenza di cui al primo comma dell’art. 614 c.p., ed è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato previsto da tale norma, che le “appartenenze” siano di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni. .

Infatti l’impostazione seguita nella sentenza è in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Cass. pen. sez. Unite, n. 31345 del 23/03/2017, CED Cass. 270076).

La Cassazione, ancor più specificamente rispetto al tema in argomento, ha per altro verso anche già avuto modo di affermare che i cortili e gli orti, destinati al servizio ed al completamento dei locali di abitazione, rientrano nel concetto di appartenenza di cui al primo comma dell’art. 614 c.p., ed è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato previsto da tale norma, che le “appartenenze” siano di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni (Cass. pen. sez. V, n. 7279 del 14/02/1978, CED Cass. 139288 – 01); e che commette reato di violazione di domicilio chi s’introduca, contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, nel cortile dell’edificio condominiale, rientrando il cortile nel concetto di “appartenenza” dell’abitazione (Cass. pen. sez. II, n. 7470 del 25/02/1974, CED Cass. 088665 – 01).

A ciò va aggiunto, poi, che il medesimo comportamento è sanzionabile altresì anche come abusiva occupazione di spazio condominiale, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 633, c.p.

 Ed infatti, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l’azione prevista dall’art. 633 c.p., concretandosi nell’invasione di terreni o edifici ‘altrui’, postula che l’agente penetri dall’esterno nell’immobile e ne violi l’esclusività della proprietà o del possesso (fattispecie di introduzione di un autoveicolo in un parcheggio privato, contro la volontà del proprietario: Cass. pen. sez. II, n. 13266 dell’11/12/1976, CED Cass. 134927 – 01). Il reato, invece, non è configurabile solo quando l’agente si trovi già legittimamente nel possesso o compossesso del bene e lo utilizzi al di là dei limiti del suo diritto (Cass. pen. sez. II, n. 224 del 30/06/1969, CED Cass. 112003, relativa ad una fattispecie di introduzione reiterata di veicoli di un condomino nel cortile condominiale).

Avv. Tommaso Tossani