
Una recente sentenza ha nuovamente ricordato che i condomini sono liberi di rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e di staccarsene ma sono comunque obbligati a contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione straordinaria, dato che il bene resta comunque in comune e il condomino ben potrebbe decidere di riallacciarsene. Questa conclusione deriva dal fatto che il riscaldamento condominiale si presume oggetto di comunione in base ai criteri indicati dalla legge o, in mancanza, dal regolamento accettato con i singoli atti di acquisto delle unità immobiliari. L’unico modo che un condomino ha per sottrarsi completamente alle spese per il riscaldamento, comprese quelle straordinarie e di conservazione, è per il tramite di atti o regolamenti che superino la presunzione di comproprietà.