
Partendo dal generale, la facciata non è altro che la superficie esterna di un edificio, tanto poco rilevante a fini strutturali, quanto piuttosto a fini estetici e di decoro architettonico. Per questo motivo, la legge stabilisce un generale divieto di alterazione di quest’ultimo ad opera di interventi che interesserebbero la facciata.
La facciata, dal punto di vista giuridico, è un bene condominiale per presunzione, ossia ricade necessariamente tra le parti comuni dell’edificio. Questa è formata dagli elementi architettonici che la caratterizzano e anche dai frontalini, ossia quelle parti di balcone (parte, invece, esclusiva) che accrescono il pregio architettonico complessivo. Parlando di condominialità, non si può non parlare di maggioranze e, in particolare, quelle che qui ci interessano sono quelle previste per le innovazioni (maggioranza dei condomini e 2/3 del valore dell’edificio) e quelle previste per la manutenzione straordinaria (maggioranza degli intervenuti e 1/2 del valore dell’edificio.
Nel caso in cui, però, un condomino possieda un bene immobile (ad es. un box) che non si trova all’interno dell’edificio condominiale ma che ne costituisce, invece, uno separato, il ragionamento appena fatto non potrà essere applicato e quindi il condomino non parteciperà alle spese comuni per la facciata. Questo perché, appunto, il soggetto proprietario non gode dei benefici derivanti dal maggiore pregio architettonico della stessa.