
La Cassazione di recente, dopo aver ricordato che la nascita di un condominio (anche minimo) non necessita di alcun atto formale scritto ma avviene “di fatto”, ha aggiunto che nel caso in cui un condomino proceda in totale autonomia a sovvenzionare lavori di manutenzione su parti comuni, egli avrà diritto al rimborso soltanto nel caso in cui questi interventi rivestissero carattere di urgenza, da intendersi come indispensabilità per evitare un pregiudizio a sé o a terzi, senza possibilità di aspettare e di avvertire tempestivamente amministratore o condomini. In tutti gli altri casi, quindi, non vi sarà alcun diritto al rimborso.