Prendendo spunto da un caso che le si è presentato, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se l’esistenza di parti comuni che legano più edifici condominiali rende automatica la costituzione di un supercondominio, questo automatismo non avviene in relazione ai suoi organi, che devono essere regolarmente costituiti, nominando inoltre un amministratore che assicuri la gestione e la ripartizione dei costi secondo le specifiche tabelle del supercondominio.
Il potere degli amministratori di ciascun condominio è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all’edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composti da più condomini, il quale deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dei propri organi, quali l’assemblea di tutti i proprietari e l’amministratore del supercondominio.
Nel caso per cui era stato richiesto l’intervento della Corte, le spese richieste, oggetto di ingiunzione a cui la parte attore ha proposto opposizione, non erano state deliberate dall’assemblea del supercondominio e richieste dal suo amministratore conseguentemente non potevano essere destinate all’ente.