
In linea generale si evidenzia subito che una delibera assembleare non può arbitrariamente stabilire se un bene sia parte comune o parte in proprietà esclusiva. Questo compete principalmente ai vari titoli di acquisto e, in subordine, al regolamento contrattuale o alla legge.
Detto ciò, nel caso specifico dei frontalini dei balconi, non si rilevano particolari elementi che inducano escluderli dai beni comuni in quanto, seppur facenti parte dei balconi che sono senza ombra di dubbio beni esclusivi, si pongono come elementi esterni di decoro inseriti nella struttura della facciata (contribuendo ad arricchirne il decoro architettonico), la quale si pone indiscutibilmente come bene comune. La conseguenza di ciò, com’è facilmente intuibile, è che le spese relative ai frontalini, nonché alla facciata in generale, saranno a carico di tutta la comunità condominiale.