
Per quanto concerne, in particolare, la presenza di uno studio medico all’interno di un condominio, le questioni che vengono principalmente in rilievo sono principalmente due: la prima concerne la ripartizione degli oneri condominiali che non può dipendere dalla diversa destinazione dell’immobile ma soltanto dai suoi millesimi, mentre la seconda riguarda il fatto che l’attività esercitata non può in alcun caso contrastare con le norme sia di carattere generale, sia specifica per la salvaguardia della vita condominiale come quella che impone un uso delle parti comuni tale da non limitare il pari uso altrui delle stesse.
Si ricordi, infine, che per vietare attività come quella qui considerata, è necessario che questa previsione sia contenuta all’interno di un regolamento condominiale di tipo contrattuale o di una convenzione sottoscritta da tutti i condòmini.