Nel caso in cui un condomino decida di locare ad un soggetto terzo la propria unità immobiliare e che il conduttore decida, a sua volta, di adibire l’unità a studio medico, affinché gli altri condomini possano efficacemente impedire questo cambio di destinazione d’uso, sono necessari alcuni prerequisiti: innanzitutto, il divieto deve essere contenuto all’interno del regolamento contrattuale condominiale. Sul tema, è stato detto che “la vincolatività delle clausole regolamentari di natura contrattuale, che sanciscono limitazioni alle proprietà esclusive, è da ammettersi soprattutto quando si tratta di disposizioni il cui scopo sia la salvaguardia dell’interesse superiore e generale del condominio al decoro, alla tranquillità ed all’abitabilità dell’intero stabile.
Affinché i divieti dal regolamento siano efficaci, inoltre, è necessario che le relative clausole contengano un elenco specifico e dettagliato delle attività soggette a veto, determinandone altresì i pregiudizi che si intende escludere.
Nel caso (come quello di specie) in cui la modificazione della destinazione d’uso avviene ad opera di un locatario e non ad opera di un proprietario, è altresì necessario verificare che i vincoli stabiliti dal regolamento siano operanti anche nei confronti dei conduttori e non solo dei condomini e, a tale scopo, si rende necessario interpellare il proprietario dell’unità immobiliare in questione per poter verificare che il contratto di locazione preveda il rispetto del regolamento di condominio.