
Una recente sentenza ha stabilito che un creditore non può agire verso un condomino divenuto tale successivamente alla nascita del credito. Non si applica, quindi, la responsabilità solidale tra nuovo e vecchio condomino. L’unico debitore, quindi, è il soggetto che, al momento della delibera assembleare (momento di insorgenza dell’obbligazione) era condomino. Solo ad egli sarà riferibile l’adempimento dell’obbligazione e l’eventuale responsabilità per non averlo fatto.