
Il distacco dall’impianto di riscaldamento può essere legittimamente richiesto e autorizzato se ciò non determina un notevole squilibrio nel funzionamento dell’impianto e non comporta un aggravio di spese per gli altri condomini. Partendo da qui, quindi si deduce come il distacco, di per sé, non sia illegittimo. Detto ciò, però, occorre anche notare che le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto (bene comune) e le quote di consumo involontario (individuate dalla legge ma modificabili in sede assembleare), indipendenti dall’effettivo consumo, possono e devono essere distribuite sulla totalità dei condomini, distaccati o meno.