
Come noto, il superbonus spetta a quei soggetti che, seppur residenti all’estero, abbiano comunque una qualche forma di reddito soggetta ad imposizione da parte dello Stato italiano. Questa forma di reddito, però, non deve (o, almeno, non dovrebbe) essere necessariamente preesistente rispetto al periodo in cui si sostengono le spese per gli interventi coperti da superbonus, così come non deve (o non dovrebbe) necessariamente continuare ad esistere nel periodo successivo a quello di sostenimento delle spese, in particolare per coloro che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Peraltro, si ricorda che quanto appena descritto, può essere facilmente “aggirato” imputando le spese in capo ad uno dei soggetti, familiari o titolari di diritti sull’immobile, che possono beneficiare del superbonus al pari del proprietario o comunque del soggetto che avrebbe dovuto sostenerle inizialmente.