
L’AdE, interpellata sul come si debba procedere riguardo il calcolo relativo al miglioramento di almeno due classi energetiche per l’ottenimento del superbonus in condomini misti (formati da unità residenziali e non), dopo aver specificato che le spese possono essere considerate solo se riguardando un edificio residenziale nella sua interezza, ha proseguito dicendo che se la superficie complessiva delle unità residenziali è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che abbiano, naturalmente, sostenuto le spese per i lavori nelle parti comuni; in questo caso l’APE convenzionale dovrà considerare tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d’uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e anche quelle sprovviste di tale impianto, ma nelle quali è legittimo installarlo. Nel caso in cui, invece, l’incidenza delle unità residenziali sia inferiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per i proprietari o detentori delle unità immobiliari destinate ad abitazione; qui l’APE convenzionale dovrà considerare solo le unità immobiliari residenziali, comprese quelle sprovviste di climatizzazione invernale.