
Fatti salvi gli enti del Terzo Settore, per cui non si fa alcuna distinzione basata sulla categoria catastale degli immobili che possono accedere al superbonus, per tutti gli altri soggetti occorre operare alcune distinzioni: per quanto concerne le singole unità immobiliari, si può intervenire su un’unità non residenziale, purché al termine dei lavori diventi abitativa e il cambio d’uso sia già autorizzato dal titolo abilitativo con cui si avvia il cantiere. Per i condomini, il superbonus spetta agli edifici interamente residenziali ma anche a quelli la cui superficie complessiva è costituita per la maggior parte da unità residenziali. Nel secondo caso, però, alle unità non residenziali sarà concesso soltanto di partecipare agli interventi sulle parti comuni. Nel caso in cui, invece, le unità non residenziali siano la maggioranza, il Superbonus spetterà soltanto a quelle, invece, residenziali.
Lo stesso discorso, anche se con i dovuti aggiustamenti, vale nel caso di più unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario o da più comproprietari e comprese nello stesso edificio: si potrà avere il 110% per i lavori sulle parti comuni solo qualora la superficie complessiva delle unità destinate a residenza sia superiore al 50 per cento»