L’Agenzia dell’Entrate, in risposta a due interpelli, ha specificato un paio di questioni di notevole importanza ai fini dell’ottenimento e dello sfruttamento del Superbonus 110%:
- In primo luogo si è chiarito che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le spese sostenute possono essere portate in detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari ad uso residenziale ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche interventi su parti comuni finanziati da proprietari di unità non residenziali. Se tale percentuale, invece, risulta inferiore, è ammessa soltanto la detrazione per le spese sostenute, per interventi su parti comuni, da parte di proprietari di unità immobiliari ad uso residenziale.
- In secondo luogo, l’Agenzia ha chiarito che l’accesso al Superbonus in relazione a spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili ad uso promiscuo, ossia residenziale e professionale (B&B ad es.), è consentito ma la detrazione è ridotta del 50% e, di conseguenza, verrà calcolata sulla metà delle spese.