
L’amministratore di condominio, in particolare in relazione al superbonus, dovrebbe rispettare standard di diligenza anche superiori a quelli “normali”, informando il condominio delle varie opportunità derivanti dall’istituto e (per fare ciò) rimanendo aggiornato sulle varie normative e circolari. Egli dovrebbe spiegare queste norme e le procedure ivi contenute ai condomini, indirizzandoli verso scelte consapevoli facendo, quindi, il loro interesse. Questo dovere informativo può essere adempiuto convocando (almeno) un’assemblea nella quale raccogliere le proposte, le opinioni e le incertezze di tutti.
Data la complessità dell’istituto del superbonus, una soluzione assolutamente pratica e che andrebbe tenuta in considerazione è quella di affidare la gestione dell’intera procedura ad un unico soggetto esterno (detto general contractor) che, in possesso delle necessarie competenze, si impegna a fornire un servizio a 360° in tutte le fasi necessarie al completamento dei lavori e degli adempimenti burocratici.
Un accorgimento da sottolineare, però, oltre a quello inerente alla detraibilità dei costi del general contractor, è quello relativo ad un’eventuale contestazione da parte dei soggetti che effettuano le varie certificazioni e attestazioni in relazione alla copertura assicurativa di cui si dovrebbe dotare il contribuente (anche se le fatture saranno intestate al soggetto terzo).
Nel caso in cui, quindi, l’amministratore decidesse di affidare uno o più incarichi a terzi, deve far deliberare ognuno di questi affidamenti, specificando tutti gli aspetti contrattuali e facendosi coadiuvare un esperto per non incorrere in responsabilità inattese. L’amministratore, peraltro, rimane responsabile in proprio di fronte al condominio, nel caso in cui quest’ultimo non abbia richiesto la stipulazione di una polizza assicurativa ed egli non se ne sia premunito.