Uno delle fattispecie particolari più famose è, sicuramente, il supercondominio che è regolato dalle stesse norme che regolano il condominio ma che, a differenza di questo, si caratterizza per la presenza di complessi immobiliari costituiti da singole unità immobiliari, a cui corrispondono altri condominii che hanno in comune impianti, cose o servizi che si pongono in rapporto di accessorietà rispetto alle proprietà dei singoli.
Una prima, importante differenza si riscontra nelle norme che disciplinano l’assemblea e, in particolare, con riferimento alla partecipazione dei condomini: quando i partecipanti ad ogni condominio sono più di sessanta è obbligatorio nominare un rappresentante che partecipi all’assemblea supercondominiale. Questa decide per la gestione delle parti comuni e per la nomina dell’amministratore.
Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti portatori di almeno i due terzi del valore millesimale dell’edificio e il voto che il rappresentante esprime all’interno dell’assemblea avrà valore pari al numero delle teste del condominio che lo ha nominato ed al valore millesimale del condominio stesso in rapporto a quello totale del supercondominio.
Ogni condomino ha il diritto di impugnare le delibere assunte dall’assemblea del supercondominio con il voto favorevole del proprio rappresentante (con cui si trova in disaccordo) ma il procedimento prevede l’impugnazione di due delibere: quella con cui è stato conferito al rappresentante l’incarico di votare favorevolmente quella delibera e la delibera assunta con il voto favorevole del proprio rappresentante.
Peraltro, è necessario specificare che il rapporto che intercorre tra condominio – mandante e rappresentante – mandatario non permette che il potere di rappresentanza attribuito a quest’ultimo possa essere oggetto di sub – delega.
Un’altra fattispecie particolare di condominio (diffusa soprattutto nelle località di villeggiatura) è quella della multiproprietà: la stipula del relativo contratto permette di acquisire una quota di un appartamento facente parte di un complesso immobiliare a cui consegue il diritto di usufruire dello stesso. Oltre ad acquisire il diritto di usufruire dell’appartamento in determinati periodi dell’anno, il contraente acquisterà anche una quota corrispondente alle parti comuni del complesso che saranno gestite secondo quanto stabilito dal relativo regolamento allegato al contratto.