Supercondominio

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Il supercondominio nasce (anche in assenza di qualsiasi atto giuridico in tal senso) in tutti quei casi in cui vi sono beni o servizi comuni a più edifici costituiti in specifici condomini attraverso la relazione di accessorietà dei beni comuni con gli edifici appartenenti pro quota ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.

La disciplina applicabile è quella del condominio in quanto compatibile rispetto alla particolarità dei singoli casi.

Per quanto riguarda l’assemblea, ad esempio, sono state introdotte specifiche norme regolative e, in particolare: quando i partecipanti sono più di sessanta, ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante (che non può essere l’amministratore) all’assemblea per la gestione ordinaria (quella straordinaria resta di competenza delle assemblee formate dai singoli condomini) delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell’amministratore. Occorre precisare, però, che le procedure di coordinamento tra quest’assemblea e quelle dei singoli condomini risulta alquanto complessa e farraginosa.

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