
Con la riforma del 2012, per alcune parti comuni come le scale e gli ascensori, è stata dettata un’apposita disciplina che deve essere seguita nell’attribuire ai condomini l’onere di compartecipazione alle spese. In particolare, per redigere correttamente le tabelle millesimali, sono stati previsti due criteri: uno è quello dell’altezza del piano rispetto al valore della proprietà, mentre l’altro ci dice che le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, quando siano di proprietà separata, sono considerati come piani solo per quanto riguarda il concorso per la prima metà delle spese, mentre non concorrono al pagamento della seconda metà.
Altra peculiarità che caratterizza beni come scale e ascensori, riguarda il fatto che, pur essendo di proprietà di tutti i partecipanti dell’edificio, le spese di manutenzione e ricostruzione sono a carico soltanto di quei partecipanti che effettivamente ne usufruiscono, anche se solo in parte.