
In una recente sentenza, si è in parte ribadito il principio secondo cui nessuna deliberazione assembleare può andare nel senso di limitare il diritto di proprietà dei condomini sulle parti esclusive. Per questo non si può procedere a deliberare ed attuare l’installazione del cappotto termico nelle facciate esterne degli edifici laddove quest’opera determini un restringimento della superficie calpestabile dei balconi (che, ricordiamo, rappresenta un elemento di proprietà esclusiva).
D’altro canto si è osservato anche come una tale opera sia legittima nel caso in cui, ad esempio, i condomini deliberino che questa venga attuata escludendo le parti della facciata su cui insistono i balconi, non giungendo ai problemi sopra indicati.