
In un recente giudizio si è riaffermato come l’uso delle parti comuni spetta a ciascun condomino purché non ne venga alterata la destinazione e non si inibisca il diritto al “pari uso”. Non è, quindi, consentita la sottrazionedei manufatti condominiali, ad esempio tetti comuni, da parte di singoli proprietari che intendono utilizzare in via esclusiva beni che dovrebbero, per loro natura e funzione, essere liberamente utilizzati da tutti.