
Una qualunque persona che si ritenga lesa a causa (principalmente) di odori o rumori provenienti dall’esterno, può agire in giudizio davanti al giudice civile e/o al giudice penale per chiedere la cessazione dei rumori o degli odori e il risarcimento del danno subito. In termini più tecnici, il codice civile, all’art. 844 prevede questa possibilità di ordinare la cessazione del disturbo ma soltanto a condizione che il disturbo superi la c.d. soglia di normale tollerabilità, la quale non viene definita dalla legge (anche se, comunque, esistono disposizioni che aiutano a quantificarla) ma che richiede, nella sua valutazione, un’analisi della condizione dei luoghi e un contemperamento tra le esigenze della prodizione e le ragioni del proprietario danneggiato. Ovviamente, il superamento di questa soglia dovrà essere provato in tribunale. La giurisprudenza ci dice che non sono necessarie perizie o consulenze tecniche ma queste sono comunque raccomandabili per via della loro minore confutabilità.
Per quanto concerne la seconda componente, ossia quella del risarcimento del danno, affinché questo sia ottenibile, colui che ha subito il danno, dovrà dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità (ossia di un collegamento) tra, appunto, il danno subito e l’esposizione prolungata ai rumori o agli odori. Insomma, se ad esempio una persona lamenta un calo dell’udito a causa di forti rumori, dovrà dimostrare che questo calo sia dovuto proprio a questi rumori.
Il tema del risarcimento ci offre la possibilità di collegarci all’aspetto penalistico della questione: in particolare, il soggetto danneggiato potrà agire anche in questa sede (non è necessaria una querela ma questa è comunque raccomandabile sia per porre l’attenzione del problema a chi di dovere, sia per permettere loro di agire anche per eventuali ulteriori reati). Nel processo che si viene ad instaurare, la persona danneggata/querelante potrà costituirsi parte civile così da poter richiedere il risarcimento del danno direttamente al giudice penale.
Ciò che va, però e in conclusione, evidenziato, è il fatto che la fattispecie di reato in questione un po’ più rigidi e complessi rispetto alla fattispecie civile dell’art. 844 (basti pensare che il danno deve essere inferto ad un numero indeterminato di persone), di tal che risulterà più difficile portare prove solide a favore e, quindi, ottenere ragione.