
Con una recente sentenza si è tornati sull’annosa questione del se l’obbligo del condomino di pagare al condominio, per la sua quota, le spese per la manutenzione e l’esercizio dei servizi comuni dell’edificio derivi dalla gestione stessa e quindi preesista all’approvazione da parte dell’assemblea dello stato di ripartizione. La Cassazione ha fornito ormai diverso tempo fa risposta affermativa a tale quesito, da cui derivano due importanti conseguenze: la prima è che il verbale di assemblea condominiale, contenente l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l’uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime. La seconda è che l’amministratore è legittimato ad agire in giudizio direttamente ex lege e non in forza di una delibera di approvazione del piano di ripartizione della spesa.