Veranda in condominio

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Le verande, al pari dei balconi, si presumono beni di proprietà esclusiva ma, in alcune loro parti, possono essere considerate beni comuni.

In particolare, qualora il prospetto interno alla veranda sia chiaramente visibile dall’esterno, assolvendo anche ad una funzione estetica legata al decoro architettonico generale del fabbricato, eventuali spese dovranno essere ripartite in base ad un criterio di utilità, bilanciando gli interessi (prevalenti) del proprietario, con gli interessi (minoritari) del resto dei condomini.

Nell’eventualità in cui, invece, le spese riguardino i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale, nonché la parte inferiore, le relative spese dovranno essere ripartite tra tutti i condomini come succede per qualsiasi altro bene comune.

In tutti gli altri casi, infine, le spese resteranno unicamente in capo al proprietario del bene.

 

Con riferimento ai permessi di costruzione che potrebbero essere richiesti per poter procedere all’installazione di una veranda, anche nel caso in cui questi non siano previsti, è comunque necessario osservare le disposizioni di legge concernenti i controlli preventivi previsti a tutela della sicurezza delle costruzioni.

Ciò che rileva per poter determinare se la chiusura di un balcone debba essere autorizzata dal permesso di costruire è la sua eventuale precarietà.

Inoltre, nel caso in cui un condomino decida di realizzare una veranda, sarà necessario che vi sia il previo consenso degli altri condomini.

 

Gli atti di conservazione sulla cosa comune a fronte di opere costruite abusivamente (perché non in regola con le distanze legali o perché antiestetiche), potranno essere chiesti al giudice anche da parte dell’amministratore senza una previa deliberazione autorizzatoria dell’assemblea condominiale.

 

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