Riguardo all’installazione di un impianto di video sorveglianza nelle parti comuni del condominio l’art 1122-ter stabilisce che decide l’assemblea deliberando con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio. Questa installazione rappresenta senza dubbio una innovazione, la cui spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini in base alla tabella millesimale di proprietà oppure, se non ne usufruiscono tutti, soltanto tra quelli che se ne servono.
Nel realizzare l’impianto bisogna rispettare i provvedimenti generali del garante della privacy. Non è soggetta alla disciplina del regolamento UE sulla privacy quando i dati non siano comunicati sistematicamente o diffusi.
Proprio il garante della privacy ha distinto la videosorveglianza in due tipologie:
-videosorveglianza per fini esclusivamente personali.
In essa non trova applicazione il codice della privacy qualora i dati raccolti non siano diffusi e vi rientrano ad esempio i video-citofoni.
Questi ultimi sono ammissibili per identificare coloro che si accingono a entrare in luoghi privati e la loro esistenza deve essere conosciuta attraverso una informativa agevolmente rilevabile,quando non sono utilizzati per fini personali.
-videosorveglianza per fini diversi da quelli esclusivamente personali.
L’utilizzo della videosorveglianza in questo caso è lecito e consentito ai privati solamente ove sussista il consenso preventivo dell’interessato oppure ricorra uno dei presupposti di liceità alternativi al consenso di cui agli art 23-24 del codice.
Il garante ha inoltre puntualizzato che:
-le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze(ad esempio nei periodo di festività)
-per i tempi di conservazione superiore ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al garante.
– i dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).
-nel caso di ripresa video di aree private effettuate da singoli soggetti, per non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, l’angolo visuale delle riprese deve essere ridotto ai soli spazi antistanti all’accesso dell’abitazione.
-occorre inoltre rispettare l’obbligo dell’informativa, esponendo un cartello di avvertimento nei luoghi oggetto di riprese video.